Art. 4.
(Dotazione del Fondo).

      1. Il Fondo ha una dotazione annuale costituita:

          a) dal gettito dell'addizionale istituita ai sensi dell'articolo 5;

 

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          b) dalle risorse destinate all'erogazione ai soggetti beneficiari dell'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.